30/05/2005
Libertà di movimento
Potrà varcare la frontiera anche se nei suoi confronti è stato pronunciato un divieto di entrata in Svizzera per un periodo di cinque anni. Protagonista della vicenda è un agente di brokeraggio milanese, condannato a Lugano a tredici mesi con condizionale per complicità in appropriazione indebita. Il finanziere si è rivolto al Tribunale federale appellandosi all´accordo sulla libera circolazione delle persone e la massima autorità giudiziaria gli ha dato ragione.
Il divieto era stato pronunciato dall´allora Ufficio federale degli stranieri, che aveva invocato motivi di ordine e di sicurezza pubblici, e il provvedimento era stato successivamente confermato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Di per sé le decisioni del Dfgp al riguardo sono inappellabili, ma su questo punto la normativa elvetica - nota il Tribunale federale - disattende le disposizioni di applicazione dell´accordo sulla libera circolazione: esse prevedono infatti un doppio grado di ricorso e la facoltà di appello dinanzi ad un´autorità giudiziaria indipendente e imparziale.
Vista la contraddizione tra i due ordini di norme e riconosciuto il carattere preminente dell´accordo rispetto al diritto interno, il Tribunale federale è entrato nel merito della disputa, giungendo alla conclusione che le deroghe alla libera circolazione devono essere interpretate in modo restrittivo.
"Il ricorso da parte di un´autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva ad uno degli interessi fondamentali della società", scrive il Tribunale federale. Tale condizione, nel caso in esame, non è però adempiuta, visto che le malversazioni commesse dal ricorrente, fino ad allora incensurato, "non evidenziano una particolare gravità", come attesta peraltro la pena relativamente modesta inflittagli.
Il Tribunale ha quindi annullato sia la decisione del Dfgp, sia il divieto di entrata pronunciato dall´Ufficio federale degli stranieri (ora Ufficio della migrazione). La Confederazione dovrà rifondere al ricorrente un´indennità di 3´000 franchi.
10:47 Scritto in Sentenze per la libertà | Link permanente | Commenti (0) | Segnala


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